L’istituto dell’amministrazione di sostegno, disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c., pone da tempo questioni rilevanti in ordine alla natura dell’indennità riconosciuta all’amministratore e al relativo trattamento fiscale, in particolare ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Il quadro interpretativo si è progressivamente delineato attraverso la normativa codicistica e un articolato intervento della giurisprudenza nazionale ed europea.
La disciplina civilistica e la natura dell’indennità
L’art. 411 c.c. richiama, in quanto compatibile, l’art. 379 c.c., il quale prevede la possibilità per il giudice tutelare di riconoscere al tutore – e quindi anche all’amministratore di sostegno – una equa indennità in relazione all’attività svolta.
La funzione di tale indennità non è retributiva in senso proprio, bensì compensativa, essendo volta a ristorare l’amministratore degli oneri sostenuti e delle spese non agevolmente documentabili connesse all’espletamento dell’incarico. In questa prospettiva si colloca la pronuncia della Corte costituzionale n. 107/1988, che ha escluso la natura reddituale dell’indennità riconosciuta al tutore dell’interdetto, principio ritenuto applicabile anche all’amministrazione di sostegno.
La giurisprudenza di legittimità
La Corte di cassazione ha più volte affrontato il tema, ribadendo che l’attività dell’amministratore di sostegno è preordinata alla cura della persona e alla protezione del beneficiario, e non costituisce, di regola, attività economica.
In particolare, con la sentenza 13 luglio 2020, n. 14846, la Cassazione ha affermato che l’ufficio tutelare è caratterizzato dal principio di gratuità e che la “equa indennità” prevista dall’art. 379 c.c. non può essere qualificata come corrispettivo, trattandosi di un semplice ristoro degli oneri sostenuti. Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce, tra cui Cass. 18 febbraio 2022, n. 5490.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la qualificazione fiscale dell’indennità non dipende dalla natura soggettiva dell’amministratore (privato o professionista), ma dalla natura oggettiva dell’attività svolta.
L’ipotesi delle prestazioni professionali specifiche
Un diverso profilo si pone quando all’amministratore di sostegno vengano attribuiti compiti riconducibili alla sua specifica professionalità (ad esempio attività tecniche, legali o consulenziali). In tali casi, la giurisprudenza tributaria ha ritenuto possibile distinguere tra:
In questo senso si sono espresse, tra le altre, la C.T. Prov. di Trieste (sent. 19 giugno 2014, n. 283) e la C.T. Reg. di Trieste (sent. 4 luglio 2016, n. 218/3/16).
Il diritto unionale e la sentenza della Corte di giustizia UE (causa C-846/19)
Un contributo rilevante alla qualificazione dell’attività svolta dagli amministratori di sostegno proviene dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 15 aprile 2021, causa C-846/19.
La Corte ha affermato che le prestazioni di servizi effettuate a beneficio di persone legalmente incapaci, dirette a proteggerle negli atti della vita civile e affidate dall’autorità giudiziaria, possono costituire attività economiche ai sensi dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, qualora ricorrano congiuntamente determinate condizioni:
Ai fini dell’assoggettamento a IVA, è necessario che sussista un nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo percepito, ossia un rapporto giuridico sinallagmatico in cui il compenso rappresenti il controvalore effettivo del servizio reso. Non rileva, a tal fine, che l’incarico sia conferito dall’autorità giudiziaria né che il compenso sia corrisposto da un soggetto diverso dal beneficiario.
La Corte ha inoltre chiarito che l’onerosità dell’attività non viene meno per il solo fatto che il compenso sia inferiore o superiore ai prezzi di mercato, purché risulti idoneo a coprire i costi sostenuti.
Nel caso esaminato, relativo a un avvocato lussemburghese incaricato di attività di rappresentanza e amministrazione tutelare, la Corte ha ritenuto integrati i presupposti dell’attività economica ai fini IVA, ferma restando la possibilità, prevista dal diritto nazionale, di applicare eventuali esenzioni per prestazioni strettamente connesse all’assistenza e alla previdenza sociale, a condizione che il prestatore sia qualificabile come organismo avente carattere sociale riconosciuto dallo Stato.