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Finanziaria 2026 – Iper ammortamento: caratteristiche, limiti e cumulabilità

Circolare 2

La legge di bilancio 2026 n.199/2025, introduce  a partire dal 1° gennaio 2026, l’iper ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ormai non più applicabili ai nuovi investimenti.

La misura segna un ritorno, seppur in forma rinnovata, alla logica della maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente ammortizzabile, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti tecnologici avanzati e, in parte, quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto di vincoli europei sempre più stringenti in materia di aiuti di Stato

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:

 

Per gli investimenti in Leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.

 

La maggiorazione in esame rileva solo ai fini  IRPEF e IRES. La stessa non produce effetti ai fini IRAP.

 

Caso pratico

Una impresa nel 2026 investe in bene 4.0 per un importo pari ad euro 1.000.000 con aliquota di ammortamento pari al 10%

 

Caso 1 – Situazione ordinaria senza agevolazioni

Quota di ammortamento annuo euro 100.000

Risparmio IRES annuo euro 24.000

Risparmio IRES per tutto il periodo di ammortamento euro 240.000

 

Caso 2 – Iper ammortamento al 180%

Costo fiscale ammortizzabile 2.800.000

Ammortamento annuo deducibile euro 280.000

 

Risparmio Imposta Ires annua euro 67.200

Risparmio IRES per tutto il periodo di ammortamento euro 672.000

 

Poste a confronto i due casi sopra ipotizzati si evidenzia che per tutto il periodo di ammortamento il risparmio di imposta Ires ammonta ad euro 432.000.

 

Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.

 

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

 

La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati, ai sensi dell’art. 1, c. 446 L. 207/2024, dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 (a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo).

 

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

Con decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

 

 

Lo Studio