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Le principali novità del D.L. 200/2025

Circolare 1

1 PREMESSA

Con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 200/2025.
Il DL 200/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ALCUNE CATEGORIE

Gli artt. 15 co. 2 e 16 co. 2 del DL 200/2025 hanno prorogato dal 31.12.2025 al 31.3.2026 il termine entro cui devono adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali:
le micro e piccole imprese turistico ricettive;
le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

2.1 OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZE CATASTROFALI

La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:
– relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
– direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

2.2 TERMINI PER L’ADEGUAMENTO

Il DL 28.3.2025 n. 39, conv. L. 27.5.2025 n. 78, ha stabilito scadenze differenziate in base alle dimensioni dell’impresa:
– per le grandi imprese, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31.3.2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (quindi dal 30.6.2025);
– per le medie imprese, il termine era quello dell’1.10.2025;
– per le piccole e micro imprese, il termine era quello del 31.12.2025.

L’art. 16 co. 2 del DL 200/2025 ha disposto un rinvio al 31.3.2026 di tale ultimo termine con riferimento alle micro e piccole imprese:
che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91; turistico ricettive.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (indipendentemente dalle dimensioni), il termine è stato rinviato al 31.3.2026 dall’art. 15 co. 2 del DL 200/2025, che è intervenuto sull’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024 convertito.

2.3 SANZIONI

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il DLgs. 184/2025 (c.d. “codice degli incentivi”), in vigore dall’1.1.2026, ha specificato che l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, di cui all’art. 1 co. 101 della L. 213/2023, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni (art. 9 co. 1 lett. f)).
L’esclusione, tuttavia, non opera per:
– gli incentivi fiscali erogati senza istruttoria, definiti “incentivi a erogazione automatica”;
– gli incentivi contributivi.
A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria, pena l’esclusione dall’accesso alla misura.

3 PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE CON MODALITÀ SEMPLIFICATE LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI

L’art. 4 co. 11 del DL 200/2025 differisce al 30.9.2026 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l’epidemia da COVID-19 (ai sensi dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).

3.1 SEMPLIFICAZIONI AMMESSE

In particolare, fino alla suddetta data del 30.9.2026, vi sarà la possibilità di:
– prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo del citato art. 106);
– svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo del citato art. 106). Questa previsione riconosce la possibilità di tenere assemblee “virtuali”, ossia prive di un luogo fisico di convocazione;
– consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3 del citato art. 106);
– obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6 del citato art. 106). Al riguardo, peraltro, l’art. 11 co. 1 della L. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”), inserendo il nuovo art. 135-undecies.1 nel DLgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite Rappresentante designato dalla società. Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione.

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (co. 8-bis dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).

3.2 ASSEMBLEE “TENUTE” ENTRO IL 30.9.2026

Al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro il 30.9.2026 e non semplicemente “convocata”.

3.3 APPLICAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGI SINDACALI

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per i Consigli di amministrazione e i Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18.3.2020).

Distinti Saluti

Lo Studio