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Bologna 23.11.2020

I COSTI INDEDUCIBILI  NELLE “ SRL” A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA

Nelle società a responsabilità limitate (Srl) a ristretta base partecipativa i costi indeducibili possono legittimare la rettifica fiscale nei confronti dei soci (attribuire il maggior reddito ai singoli soci). Lo ha stabilito l’ordinanza 25501/2020 della Cassazione del 12 novembre. Secondo i giudici di legittimità, i costi fiscalmente indeducibili sarebbero equiparabili – per i soci di società a ristretta base partecipativa – ai maggiori ricavi in nero, «dovendosi …ritenere che i costi fiscalmente non deducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute». C’è – davvero – da rimanere smarriti.

Spesso accade che l’agenzia delle Entrate, dopo avere accertato un maggiore reddito nei confronti della società di capitali, estenda gli effetti di tale rettifica nei confronti dei soci, in ragione del fatto che la compagine sociale risulta composta da un numero ristretto di soggetti e/o della sua composizione a carattere prevalentemente familiare.

Questo tipo di rettifica ha trovato quasi sempre l’avallo della Cassazione. Secondo quest’ultima, infatti, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, risulta ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati in ragione della ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che caratterizza una simile gestione sociale.

Si tratta di una presunzione cosiddetta “giurisprudenziale” giustificata dal consolidato ed univoco indirizzo della stessa giurisprudenza.

Le presunzioni cosiddette giurisprudenziali consistono in una sorta di manipolazione (giurisprudenziale) della distribuzione degli oneri probatori. In sostanza, utilizzando questo modello, il giudice inverte la regola generale in materia di distribuzione dell’onere della prova. Pur non essendo in presenza di una presunzione legale relativa, sarebbe il contribuente, infatti, a dovere fornire prova idonea a vincere la presunzione.


Pronunce come quelle dell’ordinanza n. 25501/2020 lasciano davvero sgomenti.

Considerata l’importanza e la complessità dell’argomento si invitano i signori clienti interessati a contattare lo studio per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

                                                                                   Lo Studio